9 E adeguato il monte ore settimanale previsto nel piano orari del nuovo liceo artistico?

|
La risposta immediata a questa domanda, viste le considerazioni fin qui fatte, è ovviamente negativa. Tuttavia la questione è più complessa ed articolata di quanto appaia a prima vista: il contenitore potrebbe essere inadeguato o, all’opposto, dimensionalmente corretto a seconda delle scelte operate a contorno. Il monte ore è sicuramente inadeguato se basato su moduli orari di sessanta minuti: in questo caso le trentaquattro/trentacinque ore sono assolutamente insufficienti a riproporre all’interno del nuovo curricolo tutte quelle esperienze formative che noi riteniamo irrinunciabili per la formazione degli allievi. Se viceversa si optasse per modulazioni diverse e contemporaneamente si registrassero fondamentali cambiamenti dei criteri per la definizione complessiva del curricolo il giudizio di fattibilità potrebbe e dovrebbe essere modificato. Da un attento confronto tra la normativa preesistente e il primo comma dell’articolo 3 (Attività educative e didattiche)31 della bozza di D.P.R. si sottolinea che: A. Oltre ad un orario obbligatorio, che per il nuovo liceo artistico è pari a 34 ore per i primi due anni e 35 ore per i successivi, è prevista una quota oraria opzionale, attivabile su richiesta degli studenti e delle loro famiglie, che entrerà nel curricolo per una quota che non potrà superare il 20% dell’orario obbligatorio generale. B. Queste attività potranno tuttavia essere svolte utilizzando l’organico assegnato alle singole scuole: in pratica si faranno solo se nella scuola esisteranno docenti a disposizione (soprannumerari), magari divenuti tali perché espulsi dai loro insegnamenti di partenza, grazie a questa “riforma”. Di organico funzionale da assegnare alle singole istituzioni scolastiche in relazione alle attività programmate manco l’ombra. In sostanza la fattibilità di quest’area opzionale è inevitabilmente destinata a scemare in pochi anni, perché i docenti in soprannumero, una volta pensionati, non saranno rimpiazzati: lo specchietto della libertà di scelta è destinato a durare un lustro o poco più, tenendo conto dell’età media degli insegnanti italiani. Si tratta, ancora una volta, di uno dei grandi imbrogli del Grande Imbonitore e del suo seguito, che usano la libertà di scelta dell’individuo come foglia di fico per celare la reale natura delle loro manovre miranti a scardinare la scuola secondaria superiore, a coronamento dell’opera già iniziata con la scuola primaria. Questo punto della “riforma Moratti-Gelmini” è certamente il più subdolo, poiché tende potenzialmente a dividere l’utenza (studenti e genitori) dai docenti, che verranno, questo è certo, accusati di conservatorismo e di meschina difesa dei loro interessi di casta. Sarà quindi vitale chiarire l’impraticabilità di una boutade che potrà concretizzarsi solo per un periodo limitatissimo, quando le vere riforme sulla scuola dovrebbero avere un respiro almeno pluridecennale. Inoltre si tratterebbe di una liberta”vigilata” poiché l’ambito delle possibili opzioni sarebbe limitato a discipline già prospettate nel curricolo nazionale o in inserite in una rosa, ancora una volta stabilita a priori su scala centrale. Alla faccia dell’autonomia, del decentramento, delle competenze locali e via dicendo!

C. È venuta meno nella “riforma Moratti-Gelmini” ogni traccia riferibile all’Area di integrazione – cioè a quel monte ore progettato dai Consigli di classe e dal Collegio dei docenti – già previsto nei progetti assistiti che anticipavano l’Autonomia, per far fronte alle esigenze specifiche (in questo caso dell'istruzione artistica) e finalizzato allo svolgimento di iniziative ad integrazione delle attività didattiche. In maniera del tutto improvvida l’area di integrazione è stata sostituita, fin dal decreto legislativo n.226/2005, dall’area opzionale obbligatoria che, come più sopra precisato, andrà a definirsi sulla base di pseudo-scelte individuali degli studenti e delle loro famiglie.

D. Esistevano altri canali per garantire all’utenza la possibilità di concorrere alla definizione dei curricoli integrativi che non fosse foriera di anarchia sul piano organizzativo ma soprattutto che si esplicitasse in un’autentica, praticabile, duratura possibilità di scelta? Noi pensiamo di sì. Esistono ormai da quasi quaranta anni gli strumenti per garantire anche in questo campo una condivisione delle scelte: essi sono gli Organi Collegiali. E non si venga a dire che le competenze nella programmazione didattica spettano specificatamente alla componente docente dei Consigli di classe e al Collegio dei Docenti perché se questo ad oggi è vero è anche altrettanto indiscutibile che le competenze, stabilite per legge, possono essere modificate dalle leggi. Questo sarebbe anche un modo per rivitalizzare gli Organi Collegiali, la cui partecipazione, per la componente degli studenti e dei genitori, è diventata francamente negli anni sempre più rituale e marginale.

E. L’orario obbligatorio del curricolo previsto nella bozza di D.P.R. per le singole discipline potrà essere “limato” all’interno dei P.O.F. per una quota del 30% massima.

F. L’autonomia scolastica si esplica liberamente anche mediante il superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, fatti salvi gli obblighi complessivi di servizio dei docenti.


Tutto ciò premesso si ritiene che un piano orario del nuovo liceo artistico dovrebbe prevedere:

- Un monte ore obbligatorio, definito su scala nazionale, dimensionalmente stabilito sull’ordine di 34/35 ore settimanali, come previsto dalla bozza di D.P.R.

- Questo curricolo obbligatorio su scala nazionale dovrebbe tuttavia essere ricalibrato, con una distribuzione delle discipline più razionale, tenuto conto delle osservazioni contenute nel paragrafo 8 e di quelle che potranno emergere nel corso del confronto. A questo proposito si presenta nell’Allegato n° 1 un’ipotesi di curricolo del nuovo liceo artistico che potrebbe trovare applicazione per tutti gli indirizzi

- Accanto a questo curricolo obbligatorio su scala nazionale si propone un’area di integrazione, utile nel computo dell’organico di diritto, programmata e definita dalle singole istituzioni scolastiche, verificate le istanze locali e sentiti i pareri della componente studentesca e dei genitori, area non superiore al 20% del monte ore definito su scala nazionale, salvo restando che l’orario previsto per ogni singola disciplina definita su scala nazionale non potrà essere ridotta in misura superiore al 30%.

- Per le ragioni esposte più sopra, al punto G, non è credibile una proposta di incremento rispetto all’attuale orario di fatto: l’area dell’integrazione dovrebbe quindi trovare una sua collocazione all’interno delle 34/35 ore attraverso l’introduzione generalizzata, per motivi didattici, di moduli della durata di 50 minuti. Questa, a nostro avviso, è la sola strada praticabile per garantire nel contempo la salvaguardia degli organici e un miglioramento della qualità dell’offerta formativa, affermando un nuovo modo di fare scuola, così come illustrato nel paragrafo 3.

A puro titolo di esempio si riporta nell’Allegato n°2 un possibile piano orario basato su quaranta moduli settimanali di 50 minuti, distribuiti sull’intero quinquennio, riferito alla sezione di Design, comprensivo sia del monte ore obbligatorio che dell’area dell’integrazione.



31 L’orario annuale delle lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all’insegnamento della religione cattolica in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e insegnamenti attivabili nei limiti del contingente di organico assegnato alle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Per i percorsi liceali, la quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, determinata nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo annuale, salvo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore al 30%.


IPOTESI CURRICOLO NAZIONALE SENZA AREA DI INTEGRAZIONE - indirizzo ARCHITETTURA DESIGN AMBIENTE - 34/35 ORE - MODULI 60'






IPOTESI PIANO ORARIO CON AREA DI INTEGRAZIONE - indirizzo ARCHITETTURA DESIGN AMBIENTE - MODULI 50'







1 lascia un commento:

Anonimo ha detto...

necessita di verificare:)